Master Mind NPL 114 S.r.l. (la “Società”) è dotata di un Ufficio Reclami per la trattazione dei Reclami presentati dalla propria clientela.
Con Reclamo si intende una contestazione scritta, come, ad esempio, una lettera o una e-mail, relativamente ad un comportamento o ad un’omissione, indirizzata alla Società dal titolare della pratica o da un delegato, afferente all’operato di Master Mind NPL 114, nell’ambito della sua attività istituzionale e con il quale il Reclamante attende una risposta e/o l’adozione di eventuali interventi risolutivi.
Il Reclamante potrà avere un primo contatto con il proprio referente abituale, al fine di pervenire ad una possibile soluzione in via semplificata della contestazione. Se non è possibile raggiungere una soluzione semplificata, può presentare Reclamo scritto.
I Reclami scritti devono essere inviati a Master Mind NPL 114 S.r.l., con una delle seguenti modalità:
Il Reclamo dovrà, necessariamente, contenere, a pena di irricevibilità:
Alla ricezione di un Reclamo scritto, l’Ufficio Reclami provvede a comunicare al Reclamante la presa in carico del Reclami, descrivendo inoltre le modalità e i tempi di trattazione (cd. Lettera interlocutoria). La comunicazione avviene tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
L’Ufficio Reclami, effettuata la valutazione sulla base della documentazione in possesso e di tutte le evidenze raccolte durante la fase istruttoria, in ottemperanza alle modifiche alle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari –correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” apportate con il Provvedimento della Banca d’Italia del 19 marzo 2019, a partire dal 01 Ottobre 2020, si attiva a rispondere in forma scritta entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del Reclamo.
Il riscontro indicherà espressamente:
Qualora la risposta fornita da Master Mind NPL 114 S.r.l. non fosse soddisfacente per il Reclamante, sarà possibile adire, in via alternativa alla giustizia ordinaria, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) a condizione che:
Sono escluse dalla cognizione dell’organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione dell’intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario ovvero di contratti ad esso collegati.
Non possono essere, inoltre, proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.
Per maggiori informazioni sull’Arbitro Bancario e Finanziario e su come presentare ricorso si rinvia alla “Guida ricorso ABF” e “ABF in parole semplici” disponibili qui di seguito e al sito www.arbitrobancariofinanziario.it.